Frontisti - COMUNE DI SASSO MARCONI (BO)

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DOVERI DEI FRONTISTI

Prima che pioggia, vento e neve possano creare gravi disagi ai cittadini provocando la caduta sulle strade di rami e alberi, si ricorda la manutenzione degli alberi e delle scarpate ai confini con le strade pubbliche è a carico dei legittimi proprietari: i frontisti sono dunque tenuti a provvedere al taglio delle piante che possono limitare la visibilità, coprire la segnaletica stradale o cadere sulla carreggiata, rischiando di causare danni a persone o cose, ritardando l’intervento dei mezzi sgombraneve e provocando, in alcuni casi, l’interruzione del transito veicolare.

Ai frontisti spetta anche il compito di mantenere pulite ed efficienti le scoline a monte e a valle di quelle stradali, per raccogliere in modo corretto le acque piovane ed evitare così allagamenti e movimenti franosi pericolosi per la circolazione. La raccolta e regimazione acque superficiali  è un preciso obbligo delle proprietà confinanti con le pubbliche vie, sancito dal Nuovo Codice della Strada e dal Regolamento di Polizia Forestale, e vale anche per i terreni incolti. 

I doveri dei frontisti sono stabiliti dal Codice della Strada (Art. 29 e 31 del D. Lgs. 30/4/1992, n. 285) e da un’apposita Ordinanza comunale (n. 61/1994), QUI allegata

Di seguito i riferimenti normativi del Codice della Strada:

Art. 29
Piantagioni e siepi
1. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne  compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.
2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi e' tenuto a rimuoverli nel piu' breve tempo possibile.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma (da € 169 a € 680).
4. Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 31
Manutenzione delle ripe
1. I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art. 30, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresi' realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma (da € 156 a € 628).
3. La violazione suddetta importa a carico dell'autore della violazione la sanzione amministrativa accessoria del ripristino, a proprie spese, dello stato dei luoghi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI

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