Separazioni e divorzi con l'assistenza dell'avvocato
Con l'entrata in vigore del Decreto legge n. 132/2014 convertito con Legge 162/2014, in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione e dalla Legge 898/1970 in caso di divorzio, è possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente negoziare tra di loro un accordo con l’assistenza di almeno un legale per parte o, se sussistono determinate condizioni, sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile.
Entrambe le procedure sono equiparate ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
L’art. 6 della Legge n. 162/2014 prevede la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio.
La procedura prevede che:
- in assenza di figli;
- in assenza di figli minori;
- in presenza di figlio maggiorenne autosufficiente economicamente e non portatore di handicap grave;
l’accordo debba essere munito di nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica.
Altrimenti, in presenza di:
- figli minori;
- figli maggiorenni portatori di handicap grave;
- figli maggiorenni non autosufficienti economicamente;
l'accordo dovrà essere munito di un’autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica, previa valutazione dell’interesse dei figli.
Entrambi gli avvocati, una volta ottenuto il nulla osta o l’autorizzazione da parte del P.M. dovranno trasmettere l’accordo entro 10 giorni al comune di:
- Celebrazione del matrimonio in forma civile;
- Celebrazione del matrimonio in forma religiosa;
- Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero).
Potrà essere inoltrato da entrambi gli avvocati un unico accordo munito del prescritto nulla osta o autorizzazione da parte del P.M. utilizzando allo scopo il modello riportato in "Allegati".
L’accordo potrà essere inviato dall'avvocato, previa apposizione della sua firma digitale, via PEC al seguente indirizzo: comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it
Allegati: