COMUNIONE O SEPARAZIONE DEI BENI
In base all'art. 159 del Codice Civile, il regime patrimoniale legale per la famiglia è costituito dalla comunione dei beni, a meno che non sia stata stipulata diversa pattuizione tramite atto pubblico.
La comunione legale:
Gli acquisti compiuti dai coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, i proventi dell'attivita' separata dei coniugi, le aziende costituite e gestite dopo il matrimonio, sono tra gli oggetti della comunione. In concreto, al momento dell'eventuale scioglimento della comunione, ciò che rimane è diviso tra i coniugi. Non costituiscono al contrario oggetto della comunione tra gli altri:
- i beni di cui il coniuge era proprietario prima del matrimonio o rispetto ai quali godeva di un reale diritto di godimento - i beni acquistati in seguito al matrimonio per effetto di successione o donazione,
- la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacita' lavorativa.
La separazione dei beni:
Si fonda sul principio secondo il quale ciascuno dei coniugi conserva la titolarita' esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio. Quindi ciascun coniuge ha il godimento e l'amministrazione dei beni che rimangono di sua proprieta'.
Si noti che l'art. 218 del codice civile dispone che il coniuge che gode dei beni dell'altro (ad esempio conviva nell'appartamento intestato esclusivamente all'altro coniuge) è soggetto a tutti gli obblighi dell'usufruttuario.
La scelta del regime patrimoniale di separazione dei beni dei coniugi può essere fatta tramite dichiarazione verbale all'ufficiale di Stato Civile davanti al quale i futuri coniugi si presentano per il matrimonio civile. Nel caso di rito religioso la comunicazione va effettuata al parroco.
La scelta del cambiamento di regime patrimoniale, solo se si è in comunione, che avvenga successivamente al matrimonio va resa legale tramite atto stipulato in presenza di un notaio.