DIRITTO AL VOTO PER I CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA RESIDENTI
I cittadini di uno Stato dell’Unione europea residenti in Italia, per qualsiasi tipo di elezione, hanno gli stessi diritti di voto e di eleggibilità dei connazionali che risiedono in Italia.
I cittadini possono esercitare il voto nel Comune di Residenza:
-In occasione delle Elezioni Amministrative per il rinnovo degli organi del Comune (Sindaco e Consiglio Comunale).
-In occasione delle Elezioni europee i rappresentanti italiani al Parlamento Europeo.
Per votare occorre presentare al Sindaco una domanda di iscrizione alla lista elettorale aggiunta istituita presso lo stesso Comune.
La domanda può essere presentata all'Ufficio Elettorale in qualsiasi momento.
In occasione di consultazioni per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale, entro il 5° giorno successivo all'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali.
Nell’anno di votazione inerente l’elezione del Parlamento Europeo, l’istanza va presentata entro e non oltre il 90° giorno antecedente la data della consultazione, non oltre il 40° giorno antecedente la data della consultazione nel caso di elezioni comunali.
Nella domanda occorre dichiarare l'attuale residenza nonché l'indirizzo nello stato di origine e unitamente presentare fotocopia di un documento di identità.
Per poter essere iscritti nelle liste elettorali i requisiti sono:
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essere cittadini europei alla data delle elezioni;
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essere residenti nel Comune, o aver presentato la richiesta di iscrizione nell'anagrafe della popolazione;
-
possedere i diritti elettorali nello Stato di origine;
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non avere a carico un provvedimento giudiziario che comporti, per lo Stato di origine, la perdita dell'elettorato attivo.
L'iscrizione permane sino a quando non viene richiesta la cancellazione.
Se l'istanza d'iscrizione è stata accolta, basta presentarsi al proprio seggio elettorale, attribuito secondo l’indirizzo di residenza, nei giorni delle consultazioni, muniti dell'apposita tessera elettorale, e di un documento di riconoscimento idoneo.
Il personale diplomatico e consolare di uno stato membro dell'Unione, può chiedere direttamente l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte del Comune in cui ha sede l'ufficio Diplomatico o consolare, con espressa dichiarazione di non essere iscritto nelle liste elettorali aggiunte di altro Comune.
RIFERIMENTO LEGGE
Il Decreto Legislativo 12.4.1996 n. 197, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 15.4.1996 n. 88, in attuazione della direttiva 94/80/CE