Determinazione della base imponibile
Nel caso dei fabbricati, per determinare la base imponibile ai fini IMU occorre innanzitutto rivalutare del 5% la rendita catastale, quale risulta in Catasto al 1° gennaio dell’anno di imposizione. La rendita così rivalutata deve poi essere moltiplicata per un numero, detto appunto “moltiplicatore”, che varia a seconda della categoria catastale del fabbricato (e tenendo conto dei casi di riduzione della base imponibile dettagliati nel seguito):
Categoria del fabbricato e relativo moltiplicatore
A (esclusi quelli di categoria A/10): 160
A/10: 80
B: 140
C/1: 55
C/3, C/4 e C/5: 140
C/2, C/6 e C/7: 160
D (esclusi i fabbricati di categoria D/5): 65
D/5: 80
Nel caso delle aree fabbricabili, la base imponibile è costituita dal valore venale al 1° gennaio dell’anno di imposizione. Qui si può trovare la più recente delibera dei valori medi delle aree fabbricabili.
Infine, per i terreni agricoli, la base imponibile si ottiene rivalutando del 25% il reddito dominicale e applicando alla rendita rivalutata il moltiplicatore 135. Si segnala che i terreni agricoli siti nel Comune di Sasso Marconi sono esenti dall’IMU ai sensi della Circolare del Ministero delle Finanze del 14/6/1993, n. 9, che reca l’elenco dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 984/1977.
Il dovuto IMU si ottiene applicando alla base imponibile calcolata secondo le regole di cui sopra l’aliquota stabilita dal Comune, tenendo conto sia della percentuale di possesso dell’immobile o area fabbricabile, sia dei mesi dell’anno nei quali il possesso si è protratto (il mese nel quale il possesso si sia protratto per almeno quindici giorni deve essere computato per intero).