IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) dal 01/01/2020
La Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) ha abolito l'IMU e la TASI come disciplinate dalla Legge n. 147/2013 e istituito, a decorrere dall'1/1/2020, una "nuova versione" dell'IMU. Questa pagina contiene alcune informazioni di base in merito all'imposta.
Al pari dell'IMU vigente fino al 2019, l'IMU è un'imposta patrimoniale. L'obbligo di pagamento da parte del soggetto passivo dell'imposta sorge in relazione al possesso di immobili (fabbricati intesi come unità immobiliari distintamente censite in Catasto; aree fabbricabili; terreni agricoli). Ai fini dell'IMU, con "possesso" si intende il diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie. Nel caso dei fabbricati, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria (leasing), soggetto passivo IMU è, per tutta la durata del contratto, il locatario.
L'IMU è un'imposta in autoliquidazione, pertanto spetta al contribuente l'onere di provvedere al calcolo e al versamento del dovuto, tenuto conto di quanto previsto dalla legge, dal regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU e dalla delibera delle aliquote adottata, per l'anno di riferimento, dal Consiglio comunale. I link per accedere alla predetta documentazione sono riportati in calce a questa pagina.
Calcolo del dovuto e modalità di pagamento
Determinazione della base imponibile
Esenzioni connesse all'emergenza sanitaria Covid-19
Locazione a canone concordato ex Legge 431/1998
Beni merce - Fabbricati destinati dal costruttore alla vendita e non locati
Pensionati residenti all'estero
Legge 27 dicembre 2019 n° 160 (Legge di bilancio)
Raccolta delle delibere di approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria
Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria
Agevolazioni per l'abitazione principale nel caso di coniugi residenti in fabbricati diversi - disciplina valida dall'1/1/2022: L'art. 5-decies del DL 146/2021 ha riformulato così l'art. 1, comma 741, della Legge n. 160/2019: "Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare".