Informazioni utili sugli accertamenti e sulle sanzioni amministrative
L’attività di vigilanza sull’osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni emanate dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti Locali in materia di circolazione stradale, commercio, edilizia, urbanistica, tutela ambientale ed igienico-sanitaria - quando non si traduce in un’attività di polizia giudiziaria (di tipo penale) - rientra nella generale categoria dell'attività amministrativa e si concretizza in atti amministrativi ai quali possono conseguire sanzioni amministrative che giungono al cittadino sotto forma di verbale.
Il termine verbale (comunemente chiamato "multa" anche se impropriamente), indica un documento in cui sono descritte le attività compiute ed i fatti accertati sul quale possono venire annotate le eventuali dichiarazioni del trasgressore.
Il verbale è un atto pubblico che (art. 2700 Cod.Civ.) "fa prova fino a querela di falso, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti".
E’ un atto impugnabile mediante ricorso al Giudice di Pace o al Prefetto nei modi e nei tempi indicati sul verbale stesso.
Il verbale richiede la firma del trasgressore ma se questi rifiuta, ne viene dato atto pur restando giuridicamente valido ed efficace.
Nel caso di violazioni al Codice della Strada, esse vengono indicate dagli agenti di Polizia Locale sul verbale insieme alla data e all'ora, al luogo e alle generalità del trasgressore.
Preavviso di violazione (ad es. divieto di sosta)
Il foglietto giallo che in condizioni normali viene lasciato sotto a uno dei tergicristallo dell’auto, contiene brevemente la descrizione del luogo, della violazione, del veicolo, dell'importo della sanzione comprese le istruzioni per il pagamento e le modalità di ricorso, viene redatto, poichè in assenza del conducente, allo scopo di avvertire il cittadino che, essendo stata accertata la violazione, è in corso la procedura per l’invio cartaceo o a mezzo PEC (per le persone giuridiche tenute ad avere la posta elettronica certificata) del verbale di accertata violazione (detta notifica).
Pagando la sanzione entro il termine e nei modi indicati sul preavviso stesso (in ufficio o con il bollettino di conto corrente), si evita che venga emesso e notificato il verbale di accertata violazione, gravato delle spese di notifica e di accertamento.
In caso di mancato pagamento entro i termini indicati sul preavviso, il verbale verrà notificato direttamente o a mezzo posta entro 90 giorni dalla data dell’infrazione al fine di informare con certezza dell'avvenuto accertamento della violazione.
E’ possibile presentare ricorso al preavviso, tenendo presente che per procedere è necessario attendere la notifica del verbale di accertamento di violazione dell’atto.
Verbale di contestazione
Il verbale di contestazione, viene redatto nel caso in cui, al momento dell’infrazione, sia presente il trasgressore al quale ne viene immediatamente rilasciata una copia. L’eventuale rifiuto da parte del trasgressore di ricevere copia del verbale o di firmarlo, come indicato poco sopra non invalida l'atto che resta giuridicamente valido ed efficace.
Il rifiuto del verbale pertanto produce un unico effetto, quello di sottrarre al trasgressore l’elemento (la copia del verbale) che gli consentirebbe il pieno e consapevole eventuale diritto di difesa. L’unica conseguenza per il trasgressore quindi è quella di avere un ulteriore danno in termini di tempo necessario per ottenere la notifica dell'atto e procedere eventualmente al ricorso.
Verbale di accertamento di violazione
Il verbale di contestazione può riguardare violazioni commesse da un veicolo in movimento per il quale non sia possibile la contestazione immediata al conducente. In questo caso l’utente non ne verrà a conoscenza finché non gli verrà notificato il relativo verbale. Questo verbale non differisce in nulla dal verbale di contestazione, la differenza è solo tecnica poiché sono così definiti tutti i verbali che vengono compilati d'ufficio e quindi in assenza del trasgressore.