Convivenze di fatto - COMUNE DI SASSO MARCONI (BO)

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CONVIVENZE DI FATTO

Ai sensi della Legge 76/2016, art. 1, commi 36-65, con l’espressione “convivenze di fatto” si fa riferimento a tutte le coppie formate da due persone maggiorenni (sia etero che omosessuali) unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile

Coloro che vogliano registrare la loro convivenza di fatto, e sono già iscritti all'anagrafe come residenti del Comune allo stesso indirizzo, possono presentare apposita dichiarazione scaricabile da qui sottoscritta da entrambi, secondo le seguenti modalità:

  • Per via telematica all’indirizzo di posta elettronica servizidemografici@comune.sassomarconi.bo.it o alla PEC comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it;

  • Direttamente ai Servizi Demografici del Comune (solo su appuntamento);

  • Per raccomandata indirizzata a: Comune di Sasso Marconi - Ufficio Servizi Demografici Piazza dei Martiri n. 6 - 40037 SASSO MARCONI;

 

In caso di invio telematico è necessario o sottoscrivere la dichiarazione con firma digitale o qualificata, oppure apporre le firme autografe e allegare le copie dei documenti d’identità scansionati.

Dal momento della registrazione, entro i 2 giorni lavorativi successivi, si potrà ottenere, presso l’Ufficio @TuxTu Comunica, il rilascio di un certificato attestante la costituzione della convivenza di fatto.

 

DIRITTI E DOVERI

  • I conviventi assumono gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario;

  • In caso di malattia o ricovero è previsto il diritto reciproco di visita, di assistenza, di accesso alle informazioni personali, secondo le regole previste per i coniugi dalle strutture ospedaliere, pubbliche o private;

  • È prevista la possibilità di designare il partner quale rappresentante per le decisioni in materia di salute e, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità del trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie;

  • In caso di morte del proprietario convivente, il superstite può continuare a vivere nella casa di residenza per un periodo variabile, in rapporto alla durata del periodo di convivenza o alla presenza dei figli minori o disabili;

  • È previsto il diritto a subentrare nel contratto locazione della casa comune di residenza da parte del convivente superstite in caso di decesso del convivente titolare del contratto;

  • È stabilita la rilevanza della convivenza nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare che diano preferenza all’appartenenza a un nucleo familiare;

  • La disciplina relativa all’impresa familiare è estesa al convivente;

  • Il convivente può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno in caso di interdizione o inabilitazione ai sensi delle norme vigenti;

  • I conviventi possono sottoscrivere presso un notaio un contratto di convivenza per disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune;

  • Con le Circolari n. 38 del 27-02-2017 e n. 84 del 05-05-2017, l'Inps ha stabilito, per quanto riguarda i lavoratori dipendenti del settore privato, che il convivente che presti assistenza all'altro convivente può usufruire dei permessi previsti dalla Legge 104/1992.

 

La convivenza di fatto può estinguersi per:

a) matrimonio/unione civile tra i conviventi o con altre persone;

b) decesso di un convivente;

c) cessazione della coabitazione (dichiarata dalle parti o accertata d'ufficio);

d) cessazione del legame affettivo a seguito di dichiarazione di uno o di entrambi i conviventi.

La cessazione della convivenza di fatto può essere comunicata, da uno o entrambi i conviventi, presentando la dichiarazione (scaricabile qui) direttamente ai Servizi Demografici secondo le modalità già precisate in precedenza, muniti di un documento di identità.

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