DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL'ALBO DEI GIUDICI POPOLARI
Il giudice popolare è il cittadino italiano chiamato a comporre, a seguito di estrazione a sorte da apposite liste, la Corte di Assise e la Corte di Assise d'Appello.
Altri giudici popolari possono partecipare alle udienze in qualità di supplenti, subentrando eventualmente ai titolari in caso di loro impedimento.
L’ufficio di giudice popolare è obbligatorio.
Per essere esonerati dal servizio si deve presentare certificato medico della ASL prima della comparizione o durante la seduta di comparizione per il giuramento.
I requisiti validi sono:
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cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
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buona condotta morale;
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età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
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titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.
Per i giudici popolari di Corte d’assise d’appello è richiesto titolo finale di studi di scuola media di secondo grado.
Non possono fare il giudice popolare:
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i magistrati e i funzionari in servizio all'ordine giudiziario,
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gli appartenenti alle forze armate e alla polizia
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i membri di culto e religiosi di ogni ordine e congregazione.
La domanda di iscrizione può essere presentata dal 31/03 al 31/07 di ogni anno dispari nell’Ufficio Elettorale, allegando un documento di riconoscimento.
Riferimenti legislativi (Normativa):
L. 287/1951 - Riordinamento dei giudizi di Assise