Cos'è:
Per immigrazione si intende il trasferimento della residenza da un qualsiasi comune, italiano o straniero, al Comune di Sasso Marconi.
Dal 9 maggio 2012 sono cambiate le regole che disciplinano le immigrazioni, infatti per effetto dell'articolo 5 del decreto-legge n. 5/2012 (convertito nella legge n. 35/2012), il legislatore ha introdotto nuove disposizioni in materia anagrafica, sia in relazione alle modalità che i cittadini possono utilizzare per rendere le dichiarazioni di trasferimento della residenza, sia in relazione ai termini di conclusione del procedimento.
Chi può richiederlo:
Un componente maggiorenne della famiglia interessata o altra persona di fiducia, munita di delega.
A chi è destinato:
A tutte le persone che intendono trasferire la loro residenza, dopo avere effettuato il trasloco ed entro 20 giorni dallo stesso
Modalità di Attivazione:
A domanda
Come si richiede :
Gli interessati maggiorenni della famiglia devono presentarsi direttamente allo sportello anagrafico.
Nel caso si presenti solo una persona, dovrà essere munita della dichiarazione firmata dagli altri membri maggiorenni della famiglia, unitamente alla fotocopia di un loro documento.
In alternativa, e' possibile inviare la dichiarazione attraverso una delle seguenti modalità:
a) con raccomandata con ricevuta a/r, all'indirizzo: Comune di Sasso Marconi, ufficio Anagrafe, Piazza dei Martiri della Liberazione n. 6 - 40037 Sasso Marconi
b) per fax al numero: 051/843210
c) per via telematica con una delle seguenti modalità:
- con dichiarazione sottoscritta con firma digitale;
- con dichiarazione trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata (PEC) del dichiarante;
- con copia della dichiarazione con firma autografa e copia del documento di identità del dichiarante, acquisite con scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice;
Per l'invio telematico, l' indirizzo di posta elettronica a cui inviare le dichiarazioni e' il seguente:
comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it
Tempi:
La novità della normativa riguarda soprattutto il tempo di espletamento della pratica, infatti entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della dichiarazione, l'Anagrafe procederà all'iscrizione dei cittadini.
Il cittadino non deve recarsi alla sua vecchia anagrafe, la cancellazione e l'iscrizione, verranno effettuate d'ufficio.
Nei successivi 45 giorni, per il tramite della Polizia Municipale, il servizio anagrafico procederà al controllo della dichiarazione resa; in caso di accertamento positivo, verrà applicato il silenzio-assenso, come previsto dalla legge 241/1990. In caso contrario, l'ufficio anagrafe provvederà a richiedere all'interessato i requisiti mancanti e questo, entro 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, dovrà integrare con la documentazione richiesta in ottemperanza all'art. 10-bis sempre della legge 241/1990. La decorrenza della residenza sarà quella del giorno in cui il cittadino ne ha fatto richiesta.
Spese a carico dell'utente:
Nessun costo per il cittadino
Dove rivolgersi:
All'ufficio @tuxtu con il cittadino, negli orari di apertura del Servizio
Documenti da presentare:
Carta di identita', tessera sanitaria, patente di guida e numero di targa dei veicoli o motoveicoli o ciclomotori posseduti dai componenti della famiglia che effettuano la variazione. Non devono essere indicate le targhe di:
- veicoli destinati al trasporto di cose di massa complessiva superiore a 6 tonnellate;
- dei taxi;
- dei veicoli adibiti a noleggio con conducente.
Per contrastare l'abusivismo abitativo da agosto 2014 è obbligatorio presentare il titolo abitativo: rogito, contratto di affitto (entrambi registrati presso l'Agenzia delle Entrate), comodato gratuito con assenso del proprietario/familiare dell'immobile.
E' necessario oltre al nuovo indirizzo, anche il numero del piano e dell'interno, che identifica l'appartamento e che è obbligatorio. E' opportuno avere anche la metratura calpestabile del nuovo appartamento, per poter effettuare l'eventuale intestazione TARI, ma occorre dare disdetta di tale tassa, al comune di vecchia residenza (se si era intestatari).
Per i cittadini stranieri, dell'Unione Europea e non, è prevista ulteriore documentazione:
Allegato B per cittadini UE (scarica il modulo collegato)
Allegato A per cittadini non UE (scarica il modulo collegato)
Riferimenti legislativi
(Normativa):
Legge 24 dicembre 1954 n. 1228
D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223
Legge 23 maggio 2014 n.80
Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.
Decreto Legge 5/2012 e Legge 35/2012
D.P.R. 445/2000
Si fa presente che in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicheranno gli art. 75 e 76 del DPR 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonchè il rilievo penale della dichiarazione mendace oltre che alla segnalazione alle autorità di Pubblica Sicurezza delle discordanze tra la dichiarazione resa e gli esiti degli accertamenti effettuati.