SEPARAZIONI E DIVORZI INNANZI ALL'USC - COMUNE DI SASSO MARCONI (BO)

guida ai servizi - COMUNE DI SASSO MARCONI (BO)

SEPARAZIONI E DIVORZI INNANZI ALL'USC

  • Unità organizzativa responsabile dell’istruttoria: Stato Civile

  • Responsabile dell'ufficio: Silvia Bruschini
  • Assessore di Riferimento: Roberto Parmeggiani
  • Dirigente di riferimento: Cati La Monica
  • Telefono: 051 843569
  • Email: servizidemografici@comune.sassomarconi.bo.it
  • Contatti: 051 843511 051 843576
  • Operatori: Graziella Puccetti Silvia Bruschini Cesare Ramadori
  • Orari: Lunedì - Venerdì
  • Ufficio competente all'adozione del provvedimento finale: Stato Civile

  • Responsabile dell'ufficio: Silvia Bruschini
  • Assessore di Riferimento: Roberto Parmeggiani
  • Dirigente di riferimento: Cati La Monica
  • Telefono: 051 843569
  • Email: servizidemografici@comune.sassomarconi.bo.it
  • Contatti: 051 843511 051 843576
  • Operatori: Graziella Puccetti Silvia Bruschini Cesare Ramadori
  • Orari: Lunedì - Venerdì
Cos'è: Con l'entrata in vigore del Decreto legge n. 132/2014 convertito con Legge 162/2014 in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione e dalla legge 898/1970 in caso di divorzio, è possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente negoziare tra di loro un accordo con l’assistenza di almeno un legale per parte o se sussistono determinate condizioni sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile.
Entrambe le procedure sono equiparate ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
A decorrere dall’11/12/2014 è possibile, a certe condizioni, comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.

L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.
Chi può richiederlo: Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando:
NON vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti (il termine “figlio” deve essere inteso come figlio della coppia).
L’accordo, inoltre, non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale. Nell’accordo verrà unicamente indicato che si perviene alla separazione ovvero al divorzio. Eventualmente, l'ufficiale dello stato civile potrà ricevere nell'accordo di separazione e di divorzio, anche le obbligazioni al pagamento periodico di una somma di denaro di una delle parti a favore dell'altro. Restano escluse, oltre che trasferimenti di beni e patrimoniali, anche la cosiddetta liquidazione una tantum che può essere decisa in occasione del divorzio. Inoltre, le parti potranno chiedere, sempre consensualmente, in una fase successiva, la modifica delle condizioni di separazione e di divorzio, compresa anche la revisione della somma che fosse già stata concordata
In seguito all'entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n. 55, dal 26 maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio saranno ridotti a mesi sei nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale.
Modalità di Attivazione: Su istanza di parte
Come si richiede : Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:

Celebrazione del matrimonio in forma civile
Celebrazione del matrimonio in forma religiosa
Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)
Residenza di uno dei coniugi
Tempi: Le fasi dell'accordo:

- prenotazione di appuntamento all'ufficio stato civile, presso @tuxtu, previa consegna della dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta individualmente da ognuno dei coniugi ( vedi allegati);
- il giorno dell’appuntamento entrambi i coniugi si dovranno presentare innanzi all’Ufficiale di Stato Civile e sottoscriveranno l'accordo di separazione o di divorzio ed in quella sede dovranno pagare l' importo di Euro 16,00 quale diritto fisso;
- l’Ufficiale dello Stato Civile concorderà poi con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell'accordo);
- nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile per confermare o meno l'accordo sottoscritto;
- La conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione;
- La mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell’accordo.
Spese a carico dell'utente: Euro 16,00 quale diritto fisso
Modalità per l'effettuazione dei pagamenti Direttamente allo sportello
Documenti da presentare: - Documenti di identita' dei coniugi - Autocertificazioni compilate - Copia dell'atto di separazione (in caso di divorzio)
Riferimenti legislativi (Normativa): - Legge 01 dicembre 1970, n. 898 Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (G.U. n. 306 del 03/12/1970) - Decreto legge n. 132/2014 convertito con legge 10 novembre 2014, n. 162 (Art.12) recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. (G.U. n. 261 del 10-11-2014 - Supp. Ordinario n. 84)
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