Cos'è:
La convivenza di fatto si istituisce tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile tra loro o con altre persone.
DIRITTI DEI CONVIVENTI
- Diritti previstidall’ordinamento penitenziario per i coniugi;
- Diritto di visita, di assistenza, di accesso alle informazioni personali in caso di malattia o ricovero in strutture ospedaliere, pubbliche o private o di assistenza pubblica;
- Possibilità di designare il partner quale rappresentante per le decisioni in materia di salute, in caso di morte per la donazione di organi, per le modalità di trattamento del corpo e per le celebrazioni funerarie;
- In caso di morte del proprietario convivente, il superstite può continuare a vivere nella casa di residenza per un periodo variabile, a seconda della durata del periodo di convivenza o della presenza dei figli minori o disabili;
- Diritto a subentrare nel contratto locazione della casa comune di residenza da parte del convivente superstite in caso di decesso del convivente titolare del contratto;
- Rilevanza della convivenza nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare che diano rilievo all’appartenenza ad un nucleo familiare;
- Estensione al convivente della disciplina relativa all’impresa familiare;
- Legittimazione ad instaurare i procedimenti di interdizione, curatela ed
amministrazione di sostegno;
- Possibilità di essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno del convivente di fatto;
- Possibilità di sottoscrivere un contratto di convivenza per disciplinare i rapporti
patrimoniali tra conviventi;
- Diritto agli alimenti per il convivente in stato di bisogno, in caso di cessazione della convivenza di fatto;
- Estensione del diritto al risarcimento del danno per fatto illecito in caso di morte
del convivente di fatto a favore del convivente di fatto superstite.
Chi può richiederlo:
Cittadini italiani o stranieri maggiorenni di sesso diverso o dello stesso sesso unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di assistenza morale e materiale e libere da vincoli di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile tra loro o con altre persone
Modalità di Attivazione:
A domanda
Come si richiede :
Gli interessati possono presentare un’apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi, unitamente alla copia dei rispettivi documenti di identità e secondo il modulo disponibile in fondo a questa pagina.
La dichiarazione può essere inoltrata scegliendo una delle seguenti modalità:
1. direttamente ai Servizi Demografici del Comune (solo su appuntamento)
2. per raccomandata indirizzata a: Comune di Sasso Marconi - Ufficio Servizi Demografici Piazza dei Martiri n. 6 - 40037 SASSO MARCONI
3. per fax al numero 051 843210
4. per via telematica all’indirizzo di posta elettronica: servizidemografici@comune.sassomarconi.bo.it o alla pec: comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it
In caso di invio telematico è necessario che venga rispettata una delle seguenti condizioni:
dichiarazione sottoscritta con firma digitale o qualificata e trasmessa a mezzo posta elettronica semplice o pec;
dichiarazione recante le firme autografe e copie dei documenti d’identità dei dichiaranti scansionate e trasmesse tramite posta elettronica semplice o pec.
Tempi:
A seguito della dichiarazione resa con le modalità di cui sopra, l'Ufficio Anagrafe procederà entro i 2 (DUE) giorni successivi, a registrare la decorrenza della convivenza di fatto, con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione stessa.
Dal momento della registrazione (entro i 2 giorni lavorativi successivi), si potranno ottenere il rilascio di un certificato attestante la costituzione della convivenza di fatto.
L’Ufficio Anagrafe provvederà in ogni caso ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l’istituzione della convivenza di fatto (assenza di impedimenti e stabile convivenza di cui all’art. 36 della Legge n. 76/2016).
Qualora, trascorsi 45 giorni dalla presentazione della dichiarazione resa o inviata, lo stesso ufficio
Anagrafe non effettui la comunicazione dei requisiti mancanti, ai sensi dell’art. 10-bis della Legge 241/1990, la registrazione della convivenza di fatto si intenderà confermata.
Spese a carico dell'utente:
Nessun costo per il cittadino
Dove rivolgersi:
Ai Servizi Demografici. L'ufficio è aperto: lunedì h.15-18; martedì-giovedì-venerdì 8.30-13; mercoledì ore 15-18.
Tel. 051 843538 - 843553 - 843514
Riferimenti legislativi
(Normativa):
- LEGGE 20 maggio 2016, n. 76
- D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 - REGOLAMENTO ANAGRAFICO
- art.5, Legge 24 Dicembre 1954 n.1228; art.7, D.P.R. 30 Maggio 1989 n.223.
- Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35.
- Decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 (convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80)