Cos'è:
In data 5 giugno 2016 è entrata in vigore la Legge 20 maggio 2016 n. 76 ( G.U . 21.5.2016 S.G.. n. 118) riguardante la:
“ Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze “
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2016, n. 144 Regolamento recante disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 20 maggio 2016, n. 76. (16G00156) (GU Serie Generale n.175 del 28-7-2016) (entrato in vigore il 29/07/2016) sono state stabilite le norme transitorie necessarie per la tenuta dei registri dello Stato Civile nelle more dell’entrata in vigore dei decreti legislativi che nei sei mesi successivi all’entrata in vigore della legge dovranno essere adottati dal Governo al fine di adeguare i testi di legge vigenti al nuovo istituto.
Il nuovo istituto relativo alle unioni civili tra persone dello stesso sesso è regolato dall'art. 1, dai commi dall' 1 al 35.
DIRITTI E DOVERI
Con la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco , all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.
Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato.
- Diritto agli alimenti: all’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile relative agli obblighi alimentari
- Diritti successori: il comma 21 estende alle parti dell’unione civile parte della disciplina sulle successioni riguardante la famiglia contenuta nel libro secondo del codice civile.
- In caso di decesso: in caso di decesso di una delle parti dell'unione civile prestatore di lavoro andranno corrisposte al partner sia l'indennità dovuta dal datore di lavoro (ex art. 2118 c.c.) che quella relativa al trattamento di fine rapporto (ex art. 2120 c.c.).
IL REGIME PATRIMONIALE
Al momento della costituzione dell’unione civile le parti avranno la possibilità di scegliere il regime della separazione dei beni; in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, il regime patrimoniale sarà costituito dalla comunione dei beni.
IL COGNOME
Alle parti costituenti l’unione civile viene data la possibilità di stabilire di assumere per la durata dell’unione civile un cognome comune, scegliendolo tra i loro cognomi , mediante dichiarazione all’ufficiale dello stato civile.
La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all’ufficiale dello stato civile.
Chi può richiederlo:
Due persone maggiorenni dello stesso sesso che non si trovano nelle condizioni ostative previste dalla legge:
- non essere sposati o parti di altra Unione Civile (art 1 c. 4 lett a L.76/2016);
- non essere interdetti per infermità di mente (art 1 c. 4 lett b L.76/2016.);
- non devono sussistere tra le parti rapporti di parentela, di affinità, di adozione e di affiliazione (art 1 c. 4 lett c L.76/2016.);
- nessuna delle parti deve aver conseguito una condanna definitiva per omicidio consumato o tentato sul coniuge o sulla parte dell'Unione civile dell'altra (art 1 c. 4 lett d L.76/2016).
Modalità di Attivazione:
A domanda
Come si richiede :
Al fine di costituire un’unione civile, ai sensi della citata legge, due persone maggiorenni dello stesso sesso presentano congiuntamente richiesta all’ufficiale dello stato civile del comune di loro scelta.
L'iter procedurale si divide in 2 fasi:
- prima fase: richiesta di unione formalizzata con un processo verbale.
Le parti potranno congiuntamente comparire dinanzi all’ufficiale dello stato civile del comune di loro scelta per richiedere la costituzione dell’unione e dichiarare sotto la propria responsabilità di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge.
L’ufficiale dello stato civile redige verbale della richiesta e lo sottoscrive insieme alle parti. Inoltre invita le parti, dandone conto nel verbale, a ripresentarsi, per la dichiarazione di costituzione dell’unione, in una data successiva di almeno 15 giorni.
Nei 15 giorni successivi alla presentazione della richiesta, l’ufficiale dello stato civile svolgerà l'istruttoria necessaria alla costituzione dell'unione, eseguendo le verifiche necessarie per accertare l’esattezza delle dichiarazioni e che non sussistano impedimenti alla costituzione dell’unione.
- seconda fase: costituzione dell'unione iscritta in un atto di stato civile.
Nella data fissata, l’unione si costituisce mediante dichiarazione congiunta delle parti di fronte all’ufficiale dello stato civile alla presenza di due testimoni. L’Ufficiale dello Stato Civile redige un secondo verbale e lo fa sottoscrivere a tutti gli intervenuti (uniti civilmente, testimoni, ufficiale redigente). L’ufficiale iscriverà l’atto nel registro provvisorio delle unioni civili e verrà fatta annotazione negli atti di nascita degli interessati.
Trascrizione degli atti di matrimonio o unione civile contratti all'estero tra persone dello stesso sesso
In caso di unione civile o matrimonio contratto all’estero tra persone dello stesso sesso valido civilmente, la sopra indicata procedura non avrà luogo, in quanto sarà sufficiente chiedere la trascrizione in Italia dell’atto estero tramite l’autorità consolare italiana dello stato di celebrazione, ovvero consegnare di persona la copia integrale dell’atto di matrimonio o atto di unione civile estero, tradotto e legalizzato a norma di legge, affinché venga poi trascritto nel registro provvisorio delle unioni civili.
Documentazione rilasciata:
Una volta costituitasi l'unione civile, le parti potranno chiedere all'ufficiale di stato civile apposita certificazione attestante la costituzione dell'unione stessa.
Dove rivolgersi:
All'ufficio @tuxtu con il cittadino, negli orari di apertura del Servizio
Riferimenti legislativi
(Normativa):
- LEGGE 20 maggio 2016, n. 76;
- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 luglio 2016, n. 144